Art. 9.
(Risorse finanziarie finalizzate al potenziamento dell'attività di prevenzione, vigilanza e repressione dei reati di violenza sessuale).

      1. Per l'espletamento delle attività della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri di prevenzione, vigilanza e repressione dei reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-ter.1, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, nonché per il potenziamento delle attività dei pool e delle unità specializzate di polizia giudiziaria, per la formazione e l'aggiornamento professionali degli addetti di cui alla presente legge, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, la spesa di 200 milioni di euro.